Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 prevede l’obbligo di una patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL).
Patente a punti
Il nuovo art. 27 del TUSL (“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”), che sostituisce quello precedente, prevede che l’obbligo di patente scatti a partire dall’1 ottobre 2024 e che le informazioni relative ai punti confluiranno in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso.
La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla dalla sede dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del TUSL;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV del TUSL (cantieri temporanei e mobili), salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.
Decurtazione dei punti a seguito di inadempienze accertate
Inizialmente la patente è dotata di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti.
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del D.Lgs. 81/08: 7 crediti.
- provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti.
- In caso di riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: 20 crediti;
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di12 mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
Reintegrazione dei crediti
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08
Sospensione dal lavoro
Se i crediti sono inferiori a 15 ‘impresa non può lavorare.
L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

