ENTRATO IN VIGORE DEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE 24 MAGGIO 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, ovvero il 24 maggio 2025.

ABROGAZIONI

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vengono abrogati tutti i precedenti Accordi in materia di formazione

E’ prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni e l’allegato XIV del D.Lgs. 81/08, fino al 23 maggio 2026.

SCADENZE

Scadenze da calcolare a partire dal 24 maggio 2025:

  • Formazione obbligatoria per datori di lavoro: i datori di lavoro devono completare la formazione prevista dall’Accordo 2025 entro 24 mesi, cioè entro il 23 maggio 2027.
  • Aggiornamento per i preposti: se la formazione o l’ultimo aggiornamento sono stati effettuati più di due anni prima del 24 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere completato entro il 23 maggio 2026.
  • Formazione per ambienti confinati (DPR 177/2011): i nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026.
  • Formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (es. carriponte, caricatori per materiali): anche in questo caso, obbligo di completamento entro il 23 maggio 2026.

VALIDITÀ DEI PRECEDENTI CREDITI FORMATIVI

Ricordiamo che resta comunque valido il credito formativo per i corsi già svolti in conformità agli accordi abrogati, se conclusi prima del 24 maggio 2025.

In particolare:

  • I corsi per datore di lavoro erogati prima del 24/5/25 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo 2025), i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo sono riconosciuti. In questo caso dovrà essere effettuato l’aggiornamento quinquennale dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
  • I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati al 24/5/25 (data di entrata in vigore dell’accordo 2025), i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo 2025 sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento quinquennale deve essere calcolato dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
  • I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione di macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo (24/5/25), i cui contenuti siano conformi all’accordo 2025, sono riconosciuti e si dovrà procedere con l’aggiornamento calcolando il quinquennio dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

DI SEGUITO SI RIPORTANO IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITA’

FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Aumentano le ore di formazione che non sono più 8 ma 12 ore minime.

Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.

La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima pari a 6 ore.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Il corso di formazione per dirigenti si riduce dalle attuali 16 ore a 12 ore.

E’ previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08.

Corsi di aggiornamento: resta invariata l’indicazione della periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità e-learning.

 

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Introdotto il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 oreTale modulo “cantieri” è il medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità e-learning.

 

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)

Il datore di lavoro che svolge anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP), dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro,

deve seguire:

  • Un modulo comune di 8 ore comune a tutte le aziende;
  • Ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
  • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia

(16 ore);

  • Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore);
  • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore);
  • Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore).

La formazione base del DL SPP non può essere svolta in modalità e-learning.

Corsi di aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima pari a 8 orepossono essere erogati anche in modalità e-learning.

 

FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

 Il corso per addetti ad attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore e si compone di un modulo       giuridico – tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore.

Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning.

Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza.

 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008

Introduzione di corsi di formazione teorico – pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:

  • Macchina agricola raccogli frutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF): modulo teorico – tecnico (4 ore) + parte pratica (4 ore);
  • Caricatori per la movimentazione dei materiali (CMM): modulo teorico – tecnico (4 ore) + parte pratica (4 ore);
  • Carriponte: modulo teorico – tecnico (4 ore) + parte pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomandato + parte pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.

Scadenza: 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, 23 05 2026

Aggiornamento: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore

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